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STATUTO

Associazione "Amici di ANDREA"

 

 

Titolo I

Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita l’Associazione denominata "Amici di ANDREA", in ricordo di Andrea Spataro.
L’Associazione ha sede legale a Milano.
L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e uffici (sia
in Italia che all’Estero) ovvero di trasferire la sede sociale dell’Associazione nell’ambito del Comune
di Milano.

 

Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa o, comunque,
nel caso di accertata impossibilità sopravvenuta di conseguire gli scopi indicati nell’articolo 3
(Finalità e ambito di attività) del presente Statuto, si procede allo scioglimento volontario della stessa,
con il rispetto delle disposizioni dell’articolo 13 (Scioglimento e liquidazione).

 

Titolo II
Finalità ed Attività

Art. 3 – Finalità e ambito di attività
L’Associazione persegue la finalità di promuovere, sostenere e valorizzare iniziative e attività nel
settore dell’avvocatura, del diritto, dell’istruzione, della medicina, dell’assistenza sanitaria e della
ricerca, della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, nonché negli altri settori individuati
dall’Organo Amministrativo, anche mediante assistenza ad associazioni, fondazioni ed enti esistenti
di qualsiasi natura, profit o non profit. In particolare, l’Associazione persegue, in mutua condivisione
tra gli associati, valori di onestà, integrità e rispetto delle leggi nonché finalità culturali.
L’Associazione potrà promuovere e organizzare la raccolta di fondi, privati o pubblici, anche tramite
campagne di sensibilizzazione, organizzazione di eventi, convegni, premi e tavole rotonde, spettacoli,
manifestazioni e iniziative promozionali, ovvero l’ottenimento di contributi pubblici, locali, nazionali
e internazionali.
Salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione organizzerà ogni anno almeno
uno di tali eventi il giorno 26 maggio (o nei sette giorni antecedenti o successivi a tale data),
determinando annualmente il settore cui destinare i fondi raccolti.
Per l’esclusivo ed il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà possedere,
gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare
contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con analoghe
strutture anche internazionali, assumere personale, e provvedere ad ogni altro servizio che possa
assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.
Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le
attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non
incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà altresì:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, considerate opportune e necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, tra
cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine,
l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
b) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta,
direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle
dell’Associazione;
d) ricevere contributi e sovvenzioni da persone ed Enti, tanto pubblici che privati.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
L’Associazione è senza fini di lucro.

 

Titolo III
Gli associati

Art. 4 – Associati
Il corpo sociale è composto (i) dagli associati fondatori, costituiti da coloro i quali hanno partecipato
alla costituzione dell’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo e da coloro che, entro il
termine di quattro mesi dalla data di tale costituzione, abbiano accettato l’invito del Consiglio
Direttivo ad aderire all’Associazione e (ii) dagli altri associati, che il Consiglio Direttivo può
suddividere in categorie, a seconda dell'ammontare del relativo contributo associativo annuale
stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.
L'Associazione terrà un registro degli associati, contenente i loro dati anagrafici e l’indirizzo, così da
agevolare i rapporti con l’Associazione.
La suddivisione dei soci in categorie non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri
verso l’Associazione.
A tutti gli associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa, con piena
legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritto di voto nell'Assemblea degli
Associati. È espressamente esclusa la scelta iniziale di temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.

 

Art. 5 - Ammissione
L’ammissione degli associati che non siano associati fondatori avviene su domanda degli interessati
da redigersi per iscritto, con contestuale dichiarazione di accettare la lettera e lo spirito delle norme
statutarie e degli eventuali regolamenti dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può rifiutare tale ammissione ove, a suo insindacabile giudizio, verifichi
l'inidoneità generale del richiedente e la sua incompatibilità con le finalità dell'Associazione, ovvero
la presenza di motivi ostativi all'ammissione. Il Consiglio Direttivo deliberata l’ammissione del socio
gliene darà comunicazione scritta subordinando la sua iscrizione nel Registro degli associati
all’avvenuto versamento della quota associativa. In mancanza di una delibera di rifiuto da parte del
Consiglio Direttivo assunta entro 1 (uno) mese dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione,
la stessa si intende tacitamente accettata.
L'ammissione comporta l’obbligo di attenersi a tutte le regole dell'Associazione e di osservare le
deliberazioni prese dagli organi della stessa. In particolare, ai fini dell’ammissione, il soggetto
interessato dovrà prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa
sulla tutela e protezione dei dati personali.

 

Art. 6 - Perdita della qualità di associato
La perdita della qualità di associato avviene per i seguenti motivi:
(1) decesso;
(2) recesso, da esercitarsi con lettera diretta al Presidente ovvero al Consiglio Direttivo
dell’Associazione;
(3) mancato versamento del contributo associativo annuale;
(4) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) violazione delle norme statutarie o delle altre regole che disciplinano l'Associazione ovvero
delle deliberazioni degli organi della stessa;
b) assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione;
c) gravi motivi.
Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione,
non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Titolo IV
Organi dell’Associazione

Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi statutari dell’Associazione sono:
• l’Assemblea degli associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente dell’Associazione;
• il Vice Presidente
• il Tesoriere (ove nominato)
• il Collegio dei Revisori (ove nominato).
Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere ai membri
degli Organi associativi il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

 

Art. 8 – L’Assemblea degli associati
8.1 Principi generali
L’Assemblea degli associati è organo deliberante e sovrano dell’Associazione. Di essa fanno parte
tutti gli associati dei quali essa rappresenta l’universalità.
Le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi
gli assenti e i dissenzienti.
8.2 Presidente dell’Assemblea degli associati e Segretario
L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea degli associati provvede a
nominare il proprio Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un
apposito registro a disposizione di tutti gli associati. Il verbale di ciascuna Assemblea degli associati
deve essere sottoscritto dal soggetto che l'ha presieduta e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee
straordinarie è redatto da un notaio.
8.3 Convocazione dell’Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente
dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, mediante avviso,
contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla
sede dell'Associazione) e l'ordine del giorno, da comunicare ai soci a mezzo e-mail (all’indirizzo
risultante dal Registro degli associati) da inviare almeno 10 giorni prima della riunione o almeno 3
giorni prima, in caso di urgenza.
L’Assemblea degli associati è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
preventivo e di quello consuntivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa è
altresì convocata su richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo di almeno un decimo degli
associati.
Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa validamente costituita ove ad essa
partecipino, in proprio o per delega, tutti gli associati e i componenti del Consiglio Direttivo siano
tutti presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
8.4 Partecipazione e rappresentanza nell’Assemblea degli associati
Ha diritto di intervenire all’Assemblea l’associato iscritto nel Registro degli associati ed in regola con
il versamento del contributo associativo annuo. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
L’Assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle
seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
• che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
• che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
• che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
• che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta conservata agli atti
dell’Associazione.
Lo stesso associato non può rappresentare in Assemblea più di 6 (sei) associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché nelle
deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di
voto ai sensi dell’art. 21, comma 1, cod. civ.
8.5 Competenza dell’Assemblea ordinaria degli associati
L’Assemblea ordinaria delibera:
• sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
• sulla nomina del Consiglio Direttivo (dopo averne determinato il numero);
• sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• sulla nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori
(e del relativo presidente) e sulla revoca dei Revisori;
• sugli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’Associazione.
8.6 Competenza dell’Assemblea straordinaria degli associati
L’Assemblea straordinaria delibera:
• sulle proposte di modifica dello Statuto;
• sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio
di quest’ultima.
8.7 Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria
Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea ordinaria:
• è sempre validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli associati fondatori;
e
• delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché in tale
maggioranza sia compreso il voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori
presenti.
8.8 Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera validamente:
• in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà degli associati,
purché in tale quorum sia compreso anche il voto favorevole dei tre quarti degli associati
fondatori;
• in seconda convocazione e in quelle successive, con la presenza di almeno la metà degli
associati e con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti, purché in tale
quorum sia compreso anche il voto favorevole dei tre quarti degli associati fondatori.
• Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8.9 Condizioni di applicabilità dei quorum riguardanti gli associati fondatori
I quorum speciali riguardanti la presenza e il voto degli associati fondatori, previsti ai precedenti
articoli 8.7 e 8.8, saranno applicabili fintanto che il numero di associati appartenenti a tale categoria
sia pari almeno a 3 (tre).

 

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1 Composizione e durata
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti
secondo quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria degli associati al momento della relativa nomina.
Salva diversa determinazione assunta dall’Assemblea degli associati con i medesimi quorum richiesti
per le delibere dell'assemblea straordinaria ai sensi del precedente articolo 8.8, la maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo dovranno essere nominati tra gli associati fondatori, fintanto che il
numero di associati appartenenti a tale categoria sia pari almeno a 3 (tre). I restanti membri potranno
essere scelti tra gli altri associati o tra non associati.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo l’associato che non è in regola nel
versamento del contributo associativo annuo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi e comunque fino alla data dell’assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato. I membri del
Consiglio sono rieleggibili.
9.2 Cooptazione
Salvo quanto di seguito previsto, qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo, i rimanenti membri restano in carica e possono procedere alla cooptazione dei membri
mancanti che resteranno in carica sino alla prima successiva Assemblea degli associati. Fintanto che
il numero di associati fondatori sia pari almeno a 3 (tre), nel caso in cui venga a mancare un membro
del Consiglio Direttivo scelto tra gli associati appartenenti a tale categoria, il sostituto dovrà anch’esso
essere scelto, prima dal Consiglio Direttivo e poi dalla prima successiva Assemblea, tra gli associati
fondatori.
In caso di dimissioni o di mancanza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’altro o
gli altri membri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria
amministrazione, convocando prontamente l’Assemblea degli associati affinché quest’ultima elegga
nuovamente l’intero Consiglio Direttivo.
9.3 Presidente dell’Associazione, Vice Presidente, Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione (anche detto Presidente
del Consiglio Direttivo). Il Consiglio può altresì eleggere uno o due Vice Presidenti. Fintanto che il
numero di associati fondatori sia pari almeno a 3 (tre), il Presidente e, se nominato, almeno un Vice
Presidente dovranno essere scelti tra gli appartenenti a tale categoria, salvo diversa deliberazione
dell’Assemblea da adottarsi con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima
spettano al Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente,
ove nominato; ove vi siano nominati due Vice Presidenti, a quello scelto tra gli associati fondatori.
Il Presidente, e - in caso di sua assenza o impedimento - ove nominato, il Vice Presidente scelto tra
gli associati fondatori può esercitare, ove vi sia urgenza e necessità, i poteri del Consiglio Direttivo,
salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione successiva.
Il Consiglio può altresì eleggere tra i suoi membri il Tesoriere. Il Tesoriere è responsabile della tenuta
della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive
dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di
spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle
entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine
ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.
Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto
economico, sottoponendolo all’approvazione del Comitato Direttivo.
Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all’esibizione della
documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei
versamenti delle quote associative.
Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.
9.4 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge
o per statuto demandati agli altri organi dell’Associazione. In generale, al Consiglio Direttivo spetta
l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea degli associati, la promozione,
nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione
e l'assunzione di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione. In
via esemplificativa e non esaustiva, tra le attività che competono al Consiglio Direttivo sono incluse
tutte le decisioni aventi ad oggetto:
• la definizione dei programmi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
• la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale, nonché la
eventuale relazione accompagnatoria per illustrare all’Assemblea degli associati le iniziative
svolte, i risultati raggiunti ed i programmi futuri;
• la determinazione della quota associativa minima dovuta dagli associati e le relative modalità
di versamento;
• l’accettazione o il rifiuto delle domande di ammissione all’Associazione;
• l’esclusione dell’associato ai sensi di quanto previsto al precedente punto (iv) dell’articolo 6
(Perdita della qualità di associato);
• le proposte per la nomina, da parte dell’Assemblea degli associati, dei componenti del
Collegio dei Revisori;
• l'accettazione di donazioni, liberalità e lasciti, la richiesta e l'incasso di contributi, la
riscossione di crediti e l'amministrazione, in generale, delle risorse economiche
dell’Associazione e del suo patrimonio;
• l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti;
• la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie e la redazione di eventuali
regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria;
• la ratifica o la modifica, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti adottati dal
Presidente (o dal Vice Presidente, a seconda del caso) per motivi di necessità e/o di urgenza;
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.
9.5 Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso
di suo impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, con comunicazione scritta, tramite mezzi
idonei, ivi incluso attraverso e-mail o fax, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di
urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due)
dei suoi membri.
In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la
presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto
pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
9.6 Riunioni e modalità di partecipazione al Consiglio Direttivo
Il Presidente, o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice-Presidente, presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo. In mancanza di entrambi, vi provvede il membro più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o
videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8.4, secondo paragrafo.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà
sottoscritto da chi avrà presieduto la riunione e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente scelto tra gli associati fondatori, ove
nominato.

 

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è facoltativo e, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri, di cui due
effettivi e un supplente, nominati dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo
tra persone di adeguata professionalità anche estranee all’Associazione. Il Collegio dei Revisori è
presieduto dalla persona all’uopo designata dall’Assemblea degli associati. I Revisori durano in
carica per tre esercizi e comunque fino alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato, salvo dimissioni o revoca da parte
dell’Assemblea degli associati.
Al Collegio dei Revisori spetta:
• il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
• sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue
manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
Il Collegio dei Revisori, ove nominato, deve redigere la propria relazione al bilancio consuntivo
predisposto dal Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Collegio dei Revisori si possono svolgere anche per audio-conferenza o
videoconferenza, in analogia a quanto previsto al precedente articolo 8.4, secondo paragrafo.
I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio
Direttivo.

 

Titolo V
Disposizioni Finanziarie

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dalle quote associative annuali versate dagli associati;
• da donazioni, lasciti, erogazioni, contribuzioni, sia di persone fisiche che giuridiche,
pubbliche e private, con destinazione espressa, o deliberata dal Consiglio Direttivo, a
incremento del patrimonio;
• da eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività che
il Consiglio Direttivo abbia motivatamente deliberato di destinare a incremento del
patrimonio dell’Associazione;
• da ogni altro bene, mobile o immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità, per il
quale il Consiglio Direttivo abbia motivatamente deliberato la destinazione a incremento del
patrimonio.
E’ fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso divieto di
distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 12 – Esercizio finanziario
La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall’1 (uno) gennaio
al 31 (trentuno) dicembre.
Solo in occasione del primo anno di attività della Associazione, la sua gestione finanziaria annuale
decorre dalla data della costituzione dell’Associazione stessa fino al 31 (trentuno) dicembre di
quell’anno.
Entro il 1° (primo) maggio di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea
degli associati per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente e del
bilancio preventivo per l’anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo, con la
Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (se nominato) devono essere depositate
agli atti dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea degli
Associati, al fine di consentire a questi ultimi di prenderne visione preventivamente.

 

Titolo VI
Disposizioni Finali

Art. 13 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati nel rispetto di quanto
previsto al precedente articolo 8.8.
L’Assemblea degli associati, con le stesse maggioranze previste per lo scioglimento, nomina uno o
più liquidatori e ne determina l’eventuale compenso.
L’eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso a seguito della
liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni che siano in grado di garantire
la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le
disposizioni del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

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